Nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia
impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del
periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica, il
datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in
quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico
competente.
Fonte: INTERPELLO N. 8/2013 del 24/10/2013 – D.Lgs 81/08